Regolamento progetto

l'acqua non va per l'insù

ART. 1 – L’ATA Rifiuti si impegna a ideare e realizzare l’immagine coordinata del progetto “L’acqua non va per l’insù” che sarà messa a disposizione dei Comuni e degli operatori economici aderenti;

ART. 2 – L’ATA Rifiuti si impegna a fornire il materiale di start – up e di comunicazione che il Comune, gli operatori economici aderenti e gli altri soggetti coinvolti potranno utilizzare per la realizzazione delle azioni di prevenzione messe in atto e per la promozione delle iniziative relative al progetto;

ART. 3 – L’ATA Rifiuti, il Comune e gli altri soggetti coinvolti si impegnano a promuovere e valorizzare il progetto “L’acqua non va per l’insù” e a dare visibilità agli esercizi commerciali aderenti attraverso tutti i canali di comunicazione a propria disposizione, ivi compresi siti web istituzionali e canali social;

ART. 4 – L’ATA Rifiuti e il Comune si impegnano a monitorare periodicamente l’andamento dell’iniziativa presso gli esercizi aderenti e si riservano di rescindere il presente protocollo, laddove dovesse essere constatato il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione (anche attraverso il ritiro del materiale concesso e la revoca del diritto all’utilizzo del logo dell’iniziativa);

ART. 5 – Gli esercizi commerciali aderenti si impegnano a esporre la vetrofania e il materiale informativo di progetto in maniera visibile e a sensibilizzare i propri clienti sul valore dell’iniziativa;

ART. 6 – Gli esercizi commerciali aderenti si impegnano a consegnare gratuitamente le borracce del progetto ai clienti che scriveranno o disegneranno la propria storia nel “quaderno dell’acqua”, che sarà messo a disposizione dei locali assieme alle borracce stesse;

ART. 7 – Gli esercizi commerciali aderenti si impegnano a somministrare ai propri clienti l’acqua pubblica in borracce di proprietà dei clienti (anche diverse da quelle di progetto) a titolo non oneroso se attinta direttamente dal rubinetto o ad un costo massimo pari a euro 0,50 a ricarica se prelevata da specifici erogatori dotati di filtri e tecnologie quali la mineralizzazione, la gasatura e la refrigerazione;

ART. 8 – Il presente protocollo ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di sottoscrizione e si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da parte di una delle parti, senza che a fronte di detto recesso possa essere preteso dalle Parti alcun rimborso, risarcimento o indennizzo.